Usurpàtio

Usurpàtio [Usurpazione]

Veniva così definita l’interruzione del possesso continuativo necessario ai fini dell’usucapione [vedi usucàpio].
La morte del possessore non dava luogo ad (—), dando, invece, vita alla succèssio possessiònis [vedi] in favore del successore.
Fino al diritto postclassico si ritenne che l’esercizio di un’azione per contestare in giudizio il diritto del possessore non desse vita ad (—); Giustiniano, di avviso contrario, stabilì che ad interrompere il decorso del tempus ad usucapiònem fosse sufficiente, oltre all’esercizio dell’azione, anche la mera protesta dinanzi ad un’autorità pubblica.