Usurpàtio
Usurpàtio [Usurpazione]
Veniva così definita l’interruzione del possesso continuativo necessario ai fini dell’usucapione [vedi usucàpio].
La morte del possessore non dava luogo ad (—), dando, invece, vita alla succèssio possessiònis [vedi] in favore del successore.
Fino al diritto postclassico si ritenne che l’esercizio di un’azione per contestare in giudizio il diritto del possessore non desse vita ad (—); Giustiniano, di avviso contrario, stabilì che ad interrompere il decorso del tempus ad usucapiònem fosse sufficiente, oltre all’esercizio dell’azione, anche la mera protesta dinanzi ad un’autorità pubblica.
Veniva così definita l’interruzione del possesso continuativo necessario ai fini dell’usucapione [vedi usucàpio].
La morte del possessore non dava luogo ad (—), dando, invece, vita alla succèssio possessiònis [vedi] in favore del successore.
Fino al diritto postclassico si ritenne che l’esercizio di un’azione per contestare in giudizio il diritto del possessore non desse vita ad (—); Giustiniano, di avviso contrario, stabilì che ad interrompere il decorso del tempus ad usucapiònem fosse sufficiente, oltre all’esercizio dell’azione, anche la mera protesta dinanzi ad un’autorità pubblica.