Usurecèptio
Usurecèptio [lett. “riacquisto della proprietà”]
Forma particolare di usucàpio [vedi], detta anche usucapio lucrativa, consistente in ciò: nei casi in cui una cosa era stata trasferita a titolo fiduciario [vedi fiducia cum creditore] da un soggetto (garante) ad un altro (creditore) e quest’ultimo (pur essendo stata adempiuta o, comunque, estinta l’obbligazione) non avesse restituito la cosa, il garante aveva il diritto di impossessarsi della cosa e ne acquistava il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] attraverso una sorta di “usucapione di favore”, detta appunto (—). Ai fini dell’acquisto per (—) non era necessaria la buona fede ed era sufficiente (anche in riferimento a beni immobili) il possesso dei beni per un solo anno.
Forma particolare di usucàpio [vedi], detta anche usucapio lucrativa, consistente in ciò: nei casi in cui una cosa era stata trasferita a titolo fiduciario [vedi fiducia cum creditore] da un soggetto (garante) ad un altro (creditore) e quest’ultimo (pur essendo stata adempiuta o, comunque, estinta l’obbligazione) non avesse restituito la cosa, il garante aveva il diritto di impossessarsi della cosa e ne acquistava il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] attraverso una sorta di “usucapione di favore”, detta appunto (—). Ai fini dell’acquisto per (—) non era necessaria la buona fede ed era sufficiente (anche in riferimento a beni immobili) il possesso dei beni per un solo anno.