Ultra quàrtum

Ultra quàrtum [Oltre un quarto; cfr. art. 763 c.c.]

L’espressione è adoperata per indicare uno dei presupposti necessari ai fini dell’esercizio dell’azione di rescissione della divisione ereditaria per lesione (art. 763 c.c.): l’azione è proponibile, infatti, nei casi in cui uno tra i coeredi asserisca di essere stato leso (oltre il quarto (—), per l’appunto), in quanto i beni che gli sono stati attribuiti valgono meno di 3/4 del dovuto.