Ùltra dimìdium

Ùltra dimìdium [Oltre la metà; cfr. art. 1448 c.c.]

L’espressione è adoperata per indicare uno dei presupposti necessari ai fini dell’esercizio dell’azione generale di rescissione per lesione (art. 1448, 2° co., c.c.): l’azione è proponibile, infatti, soltanto se la lesione, prodotta dalla sproporzione tra le reciproche prestazioni, ecceda della metà il valore che la prestazione, promessa od eseguita dalla parte danneggiata, aveva al momento della stipula del contratto.
Ad es., il soggetto che, spinto da uno stato di bisogno, vende per un milione una cosa che ne vale quattro, potrà esperire l’azione generale di rescissione per far valere la lesione (—).