Tutela mulìerum
Tutela mulìerum
Particolare forma di tutela [vedi] cui la donna sui iùris era soggetta per tutta la durata della sua vita: mentre le donne impuberi erano soggette alla comune tutela impùberum, le donne puberi erano sottoposte alla (—) in perpetuo. Solo le vestali, raggiungendo la pubertà, erano sottratte alla (—).
La mùlier [vedi] poteva amministrare da sola il suo patrimonio per gli atti di straordinaria amministrazione si richiedeva però l’auctòritas del tutore: si pensi, ad es., ad atti quali l’alienazione di res màncipi [vedi], atti per æs et lìbram [vedi gesta per æs et libram], costituzione di obbligazioni, processi per lègis actiònes e per formulas [vedi legis actio; processo per formulas] (se il iudìcium era legitimum), remissione di debiti, manomissioni. Pertanto, la donna poteva alienare res nec màncipi senza autorizzazione e compiere ogni atto d’acquisto.
Tutor legitimus era, per la donna ingenua, l’adgnatus proximus, subordinatamente un gentilis; per la liberta, il patronus.
L’esercizio della tutela legitima (non la titolarità) poteva essere trasferito ad altri mediante in iure cessio tutelæ.
In seguito la lex Iulia et Papia [vedi] di Augusto stabilì che cessava di essere soggetta alla tutela la donna che aveva generato tre figli se ingenua, o quattro se liberta.
Le donne potevano avere un tutore legittimo o testamentario; la scelta del tutore (optio tutòris: il tutore così scelto veniva detto tutor optìvus) poteva essere lasciata dal pater familias [vedi] alla stessa donna. Alla nomina del tutore da parte del magistrato si faceva luogo solo se la donna ne avesse fatto richiesta (tutore dativo).
Già verso la fine dell’età repubblicana la (—) perse ogni importanza: il marito usava accordare, nel testamento, alla moglie, la facoltà di scegliere un tutore di suo piacimento (tutor optivus), in previsione della sua vedovanza e per evitare che la stessa cadesse sotto la tutela degli agnati [vedi adgnàtio, adgnatus]. La donna poteva altresì assoggettarsi alla manus di una persona di sua fiducia, che, a sua volta, si impegnava ad emanciparla (c.d. coëmptio tutelæ evitandæ causa [vedi]): con l’emancipazione, il soggetto emancipante diventava tutore della donna (c.d. tutor fiduciàrius: la tutela era detta fiduciaria).
Va ricordato che tutela fiduciaria era altresì detta quella che aveva ad oggetto un soggetto impubere emancipato [vedi emancipàtio].
Della tutela muliebre non si ha più traccia nel diritto giustinianeo.
Particolare forma di tutela [vedi] cui la donna sui iùris era soggetta per tutta la durata della sua vita: mentre le donne impuberi erano soggette alla comune tutela impùberum, le donne puberi erano sottoposte alla (—) in perpetuo. Solo le vestali, raggiungendo la pubertà, erano sottratte alla (—).
La mùlier [vedi] poteva amministrare da sola il suo patrimonio per gli atti di straordinaria amministrazione si richiedeva però l’auctòritas del tutore: si pensi, ad es., ad atti quali l’alienazione di res màncipi [vedi], atti per æs et lìbram [vedi gesta per æs et libram], costituzione di obbligazioni, processi per lègis actiònes e per formulas [vedi legis actio; processo per formulas] (se il iudìcium era legitimum), remissione di debiti, manomissioni. Pertanto, la donna poteva alienare res nec màncipi senza autorizzazione e compiere ogni atto d’acquisto.
Tutor legitimus era, per la donna ingenua, l’adgnatus proximus, subordinatamente un gentilis; per la liberta, il patronus.
L’esercizio della tutela legitima (non la titolarità) poteva essere trasferito ad altri mediante in iure cessio tutelæ.
In seguito la lex Iulia et Papia [vedi] di Augusto stabilì che cessava di essere soggetta alla tutela la donna che aveva generato tre figli se ingenua, o quattro se liberta.
Le donne potevano avere un tutore legittimo o testamentario; la scelta del tutore (optio tutòris: il tutore così scelto veniva detto tutor optìvus) poteva essere lasciata dal pater familias [vedi] alla stessa donna. Alla nomina del tutore da parte del magistrato si faceva luogo solo se la donna ne avesse fatto richiesta (tutore dativo).
Già verso la fine dell’età repubblicana la (—) perse ogni importanza: il marito usava accordare, nel testamento, alla moglie, la facoltà di scegliere un tutore di suo piacimento (tutor optivus), in previsione della sua vedovanza e per evitare che la stessa cadesse sotto la tutela degli agnati [vedi adgnàtio, adgnatus]. La donna poteva altresì assoggettarsi alla manus di una persona di sua fiducia, che, a sua volta, si impegnava ad emanciparla (c.d. coëmptio tutelæ evitandæ causa [vedi]): con l’emancipazione, il soggetto emancipante diventava tutore della donna (c.d. tutor fiduciàrius: la tutela era detta fiduciaria).
Va ricordato che tutela fiduciaria era altresì detta quella che aveva ad oggetto un soggetto impubere emancipato [vedi emancipàtio].
Della tutela muliebre non si ha più traccia nel diritto giustinianeo.