Tutela
Tutela [cfr. artt. 343-389 c.c.]
Era una forma di assistenza predisposta per particolari categorie di soggetti sui iùris [vedi] ritenuti incapaci di agire; la piena capacità di agire apparteneva, infatti, agli individui sui iuris, di sesso maschile, maggiori di 25 anni. L’assistenza veniva svolta da un soggetto detto “tùtor”.
La (—), in diritto romano, aveva una funzione ben diversa da quella assolta dalla corrispondente figura moderna: essa tendeva, infatti, soprattutto a salvaguardare gli interessi della famiglia, attribuendo al tutor una vis ac potèstas sul pupillo. Solo attraverso una lenta evoluzione la (—) venne concepita come istituto di protezione dell’incapace.
In epoca classica ritroviamo due figure di (—):
— la (—) impùberis (o impuberum), per l’infante [vedi ìnfans];
— la (—) mulìerum, per la donna sui iuris.
Era una forma di assistenza predisposta per particolari categorie di soggetti sui iùris [vedi] ritenuti incapaci di agire; la piena capacità di agire apparteneva, infatti, agli individui sui iuris, di sesso maschile, maggiori di 25 anni. L’assistenza veniva svolta da un soggetto detto “tùtor”.
La (—), in diritto romano, aveva una funzione ben diversa da quella assolta dalla corrispondente figura moderna: essa tendeva, infatti, soprattutto a salvaguardare gli interessi della famiglia, attribuendo al tutor una vis ac potèstas sul pupillo. Solo attraverso una lenta evoluzione la (—) venne concepita come istituto di protezione dell’incapace.
In epoca classica ritroviamo due figure di (—):
— la (—) impùberis (o impuberum), per l’infante [vedi ìnfans];
— la (—) mulìerum, per la donna sui iuris.