Turpitùdo

Turpitùdo [lett. “bassezza morale”]

La (—) costituì oltre che motivo di riprovazione, talvolta anche causa di incapacità di diritto pubblico [vedi nota censoria].
Anche dal punto di vista privatistico, la commissione di azioni ritenute particolarmente riprovevoli originava una serie di limitate incapacità:
— la legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] stabilì l’incapacità a fare da lìbripens [vedi] o teste in una mancipàtio [vedi], per chi, avendo svolto una di quelle funzioni, si fosse rifiutato di darne atto in giudizio;
— una lex Iulia de adultèriis stabilì l’incapacità ad unirsi in matrimonio con un ingenuus [vedi] per l’adultera sorpresa in flagranza;
— la legislazione imperiale stabilì che al pater familias [vedi], responsabile di cattivo comportamento, fosse sottratta l’amministrazione dei beni dei figli.