Tribunìcia potèstas
Tribunìcia potèstas
La (—) costituiva l’insieme dei poteri di cui era investito ciascun tribùnus plèbis [vedi tribuni plebis]; tra essi rientravano, in particolare:
— la facoltà di fornire aiuto ad un qualsiasi cittadino contro un magistrato;
— la facoltà di porre il veto a qualsiasi atto magistratuale reputato contrario, in quanto pregiudizievole, agli interessi della plebe;
— la facoltà di convocare il Senato, consultarlo e ottenere da esso l’emanazione di senatusconsùlta [vedi Senatusconsultum];
— la facoltà di convocare il concìlium plebis [vedi concilia plebis] e di proporre plebisciti [vedi plebiscìtum].
La (—) costituiva l’insieme dei poteri di cui era investito ciascun tribùnus plèbis [vedi tribuni plebis]; tra essi rientravano, in particolare:
— la facoltà di fornire aiuto ad un qualsiasi cittadino contro un magistrato;
— la facoltà di porre il veto a qualsiasi atto magistratuale reputato contrario, in quanto pregiudizievole, agli interessi della plebe;
— la facoltà di convocare il Senato, consultarlo e ottenere da esso l’emanazione di senatusconsùlta [vedi Senatusconsultum];
— la facoltà di convocare il concìlium plebis [vedi concilia plebis] e di proporre plebisciti [vedi plebiscìtum].