Tribùni mìlitum consulàri potestàte
Tribùni mìlitum consulàri potestàte [Tribuni militari muniti di potestà consolare]
Il tribunato dei (—) era una magistratura suprema, istituita nell’arco temporale intercorrente tra la caduta del decemvirato (448 a.C.) ed il ripristino della costituzione repubblicana (445 a.C.).
I (—) erano ufficiali della legione operanti collegialmente, deputati dal Senato all’esercizio di funzioni sostanzialmente simili a quelle svolte dai cònsules [vedi], in tutti i casi in cui sussistevano motivi ostativi alla nomina dei consoli.
Sotto il profilo storico la creazione di tale magistratura è da ricondurre ad un duplice ordine di motivi:
— motivi militari, per provvedere a specifiche esigenze belliche, emergenti caso per caso;
— motivi sociali e classisti, risultando la carica tribunizia, al contrario di quella consolare, aperta anche ad esponenti del ceto plebeo: proprio la plebe impedì, spesso, in periodo di rivolgimenti sociali, l’elezione dei consoli, per imporre come magistrati i capi militari del proprio esercito.
I poteri dei (—) corrispondenti sostanzialmente a quelli consolari non prevedevano la facoltà di nomina del dictàtor [vedi], né la suffèctio (possibilità di colmare eventuali lacune del collegio con la nomina di un collega), né il diritto al triumphus [vedi].
Ad avviso di parte della dottrina, i (—) costituirono il primo organo magistratuale al quale, probabilmente, in ragione della presenza di plebei, si applicò il principio della collegialità, comportante l’attribuzione ad ogni tribuno del diritto di veto sulle scelte dei colleghi.
Il tribunato dei (—) era una magistratura suprema, istituita nell’arco temporale intercorrente tra la caduta del decemvirato (448 a.C.) ed il ripristino della costituzione repubblicana (445 a.C.).
I (—) erano ufficiali della legione operanti collegialmente, deputati dal Senato all’esercizio di funzioni sostanzialmente simili a quelle svolte dai cònsules [vedi], in tutti i casi in cui sussistevano motivi ostativi alla nomina dei consoli.
Sotto il profilo storico la creazione di tale magistratura è da ricondurre ad un duplice ordine di motivi:
— motivi militari, per provvedere a specifiche esigenze belliche, emergenti caso per caso;
— motivi sociali e classisti, risultando la carica tribunizia, al contrario di quella consolare, aperta anche ad esponenti del ceto plebeo: proprio la plebe impedì, spesso, in periodo di rivolgimenti sociali, l’elezione dei consoli, per imporre come magistrati i capi militari del proprio esercito.
I poteri dei (—) corrispondenti sostanzialmente a quelli consolari non prevedevano la facoltà di nomina del dictàtor [vedi], né la suffèctio (possibilità di colmare eventuali lacune del collegio con la nomina di un collega), né il diritto al triumphus [vedi].
Ad avviso di parte della dottrina, i (—) costituirono il primo organo magistratuale al quale, probabilmente, in ragione della presenza di plebei, si applicò il principio della collegialità, comportante l’attribuzione ad ogni tribuno del diritto di veto sulle scelte dei colleghi.