Très fàciunt collègium

Très fàciunt collègium [Un collegio è composto da tre persone; art. 27 c.c.]

Espressione con la quale i Romani indicavano che un ente immateriale o persona giuridica [vedi universitates personàrum] doveva essere costituito necessariamente da almeno tre persone. Nel diritto civile vigente tale numero minimo non viene richiesto: l’art. 27, 2° co., c.c. stabilisce, infatti, che le associazioni si estinguono quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Il tenore della norma lascia chiaramente intendere che per l’esistenza dell’ente è sufficiente la presenza anche di un solo associato.