Translatio possessiònis

Translatio possessiònis

Espressione adoperata in diritto romano per indicare la cauzione che, nel processo per formulas [vedi], l’attore che avesse ottenuto provvisoriamente il possesso della cosa controversa, doveva versare per l’ipotesi di una sua soccombenza nel successivo giudizio.
L’attore otteneva il possesso provvisorio della res controversa, solo nell’ipotesi in cui il convenuto, che era l’originario possessore, si fosse rifiutato di prestare a sua volta cauzione. Una volta avvenuto il trasferimento del possesso dal convenuto all’attore, si ribaltavano le posizioni processuali, per cui l’originario convenuto, divenuto attore per riottenere il possesso della res, era tenuto a provare il fondamento del suo titolo di proprietà.