Translàtio iudìcii

Translàtio iudìcii

Nel processo per formulas [vedi], la (—) consisteva nella sostituzione di una delle parti del giudizio e si concretizzava in un sub-procedimento che richiedeva la partecipazione necessaria dell’attore (che presentava la richiesta), del convenuto e del magistrato giusdicente, che, ricorrendone i presupposti, emetteva un apposito decreto.
La (—) era ammissibile nei seguenti casi:
— morte di una delle parti o sua càpitis deminùtio [vedi] (alla parte originaria subentrava il successore a titolo universale);
— sostituzione di un cògnitor [vedi] con un altro;
— intervento in giudizio del pater familias [vedi] in luogo del filius originariamente convenuto.