Transitus legalis
Transitus legalis
In diritto preclassico e classico obbligo di ciascun “socius” era di porre in essere la cooperazione promessa (sia mettendo a disposizione dell’altro socio i cespiti economici o altro che era stato dedotto in contratto, sia compiendo tutte quelle attività giuridiche necessarie per il conseguimento dei fini sociali).
In diritto postclassico il semplice accordo determinava automaticamente il trasferimento ai consoci della proprietà dei beni reali promessi dal socio alla “societas” (c.d. “transitus legalis”). Di conseguenza, le obbligazioni dei soci si limitarono alla prestazione delle attività personali promesse e al rendere comuni gli acquisti effettuati per conto della “societas” [vedi].
In diritto preclassico e classico obbligo di ciascun “socius” era di porre in essere la cooperazione promessa (sia mettendo a disposizione dell’altro socio i cespiti economici o altro che era stato dedotto in contratto, sia compiendo tutte quelle attività giuridiche necessarie per il conseguimento dei fini sociali).
In diritto postclassico il semplice accordo determinava automaticamente il trasferimento ai consoci della proprietà dei beni reali promessi dal socio alla “societas” (c.d. “transitus legalis”). Di conseguenza, le obbligazioni dei soci si limitarono alla prestazione delle attività personali promesse e al rendere comuni gli acquisti effettuati per conto della “societas” [vedi].