Transàctio

Transàctio [Transazione; cfr. artt. 1965 ss. c.c.]

Nel diritto romano classico, la transazione non era un contratto tipico, bensì un fine che poteva essere posto alla base di una stipulàtio [vedi] (con la conseguenza che l’atto dava luogo all’àctio ex stipulatu [vedi]) oppure di un patto privo di forma.
In questo secondo caso, il pretore riconobbe che le reciproche rinunce delle parti in ordine alle rispettive pretese (volte a metter fine ad una controversia) davano luogo ad una excèptio pacti [vedi]. In pratica, l’eccezione comportava l’estinzione dell’obbligazione oggetto dell’atto transattivo.
In epoca giustinianea, la (—) fu considerato un atto autonomo e tipico, in quanto, a seguito della concessione dell’actio præscrìptis verbis [vedi], venne inquadrato tra i contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine].In tal modo, si ritenne che le obbligazioni oggetto della transazione si estinguessero con la mera redazione dell’atto.