Transàctio
Transàctio [Transazione; cfr. artt. 1965 ss. c.c.]
Nel diritto romano classico, la transazione non era un contratto tipico, bensì un fine che poteva essere posto alla base di una stipulàtio [vedi] (con la conseguenza che l’atto dava luogo all’àctio ex stipulatu [vedi]) oppure di un patto privo di forma.
In questo secondo caso, il pretore riconobbe che le reciproche rinunce delle parti in ordine alle rispettive pretese (volte a metter fine ad una controversia) davano luogo ad una excèptio pacti [vedi]. In pratica, l’eccezione comportava l’estinzione dell’obbligazione oggetto dell’atto transattivo.
In epoca giustinianea, la (—) fu considerato un atto autonomo e tipico, in quanto, a seguito della concessione dell’actio præscrìptis verbis [vedi], venne inquadrato tra i contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine].In tal modo, si ritenne che le obbligazioni oggetto della transazione si estinguessero con la mera redazione dell’atto.
Nel diritto romano classico, la transazione non era un contratto tipico, bensì un fine che poteva essere posto alla base di una stipulàtio [vedi] (con la conseguenza che l’atto dava luogo all’àctio ex stipulatu [vedi]) oppure di un patto privo di forma.
In questo secondo caso, il pretore riconobbe che le reciproche rinunce delle parti in ordine alle rispettive pretese (volte a metter fine ad una controversia) davano luogo ad una excèptio pacti [vedi]. In pratica, l’eccezione comportava l’estinzione dell’obbligazione oggetto dell’atto transattivo.
In epoca giustinianea, la (—) fu considerato un atto autonomo e tipico, in quanto, a seguito della concessione dell’actio præscrìptis verbis [vedi], venne inquadrato tra i contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine].In tal modo, si ritenne che le obbligazioni oggetto della transazione si estinguessero con la mera redazione dell’atto.