Tradìtio

Tradìtio [Consegna]

Era la forma più semplice di trasferimento della proprietà [vedi domìnium ex iùre Quirìtium] (o del possesso [vedi possèssio]) in quanto consisteva nella materiale consegna di una cosa. Essa costituiva il modo di trasmissione specifico delle res nec màncipi [vedi] e non si applicava alle res màncipi [vedi] (se una res mancipi veniva trasferita mediante (—), per acquistarne la proprietà bisognava che si maturasse l’usucapione [vedi usucàpio]).
Nel periodo classico, affinché vi fosse il trasferimento della proprietà, occorrevano quattro condizioni:
— che si trattasse di una res nec màncipi;
— che la cosa fosse di proprietà del tradente;
— che il tradente avesse la volontà di trasmettere la cosa e l’accipiente quella di acquistare;
— che vi fosse una iusta causa traditiònis, cioè che la (—) fosse posta in essere per conseguire un intento che il diritto oggettivo riteneva valido e sufficiente ai fini della trasmissione di una cosa. Si aveva così un’iusta causa credèndi, se si consegnava una somma in adempimento di un mutuo; un’iusta causa solvèndi, se il debitore pagava il suo debito; un’iusta causa donatiònis, se vi era la volontà di donare.
Quanto alla consegna, il diritto antico richiedeva che essa fosse materiale. Il diritto classico ammise che potessero esservi altri modi equivalenti per trasmettere all’accipiente la proprietà (o il possesso); più precisamente:
— la (—) symbolica [vedi];
— la (—) longa manu [vedi];
— la (—) brevi manu [vedi];
— il constitùtum possessòrium [vedi].
Il diritto giustinianeo ammise che la (—) potesse realizzarsi simbolicamente, attraverso la consegna dei documenti, per le cose che erano trasferite con atti pubblici; per la (—) di beni immobili, furono, inoltre, previste numerose formalità accessorie atte a tutelare maggiormente le parti ed i terzi; in particolare:
— fu introdotto il requisito della scriptura: i documenti venivano redatti in forma scritta;
— per i trasferimenti immobiliari si favorì enormemente il ricorso ai c.d. gesta, processi verbali redatti nelle cancellerie imperiali: questi in origine ebbero la funzione di documentare le attività processuali, ma finirono per essere utilizzati nella prassi al fine di dare forma solenne alle dichiarazioni di volontà dei privati.