Tràdens

Tràdens [Colui che dà; cfr. artt.1556-1558 c.c.]

Letteralmente, colui che dà una o più determinate res [vedi tradìtio].
Il termine viene adoperato, nel diritto civile vigente, per indicare il soggetto che, avendo stipulato un contratto estimatorio (artt. 1556-1558 c.c.) dà alla controparte (il c.d. accìpiens [vedi]) una quantità determinata di beni mobili: l’accipiens assume in cambio l’obbligazione di pagarne il prezzo, salva la facoltà di restituire quanto non venduto o, comunque, non utilizzato (si pensi, ad es., al rapporto che intercorre tra il fornitore di giornali ed il giornalaio).