Tignum iunctum
Tignum iunctum [lett. “Palo inserito” in una vigna altrui]
La “inædificatio” [vedi] era l’ipotesi della costruzione in un fondo con materiale altrui.
L’acquisto del “dominium ex iure Quiritium” [vedi] sulla cosa composta non comportava l’acquisto del “dominium” sui singoli materiali che avevano concorso alla costruzione.
Il proprietario del materiale rimaneva tale, pur se non poteva “rivendicarli” sinché la cosa rimanesse unita. Poteva reclamarlo al momento della frattura della cosa come “res” organica.
La regola derivava da una norma delle XII tavole [vedi lex XII tabularum] in base alla quale il proprietario del palo inserito in una vigna (appunto (—)) non poteva distaccarlo. Solo se il materiale era stato rubato si accordava al suo proprietario un’azione penale “in duplum” denominata “actio de tigno iuncto”.
La “inædificatio” [vedi] era l’ipotesi della costruzione in un fondo con materiale altrui.
L’acquisto del “dominium ex iure Quiritium” [vedi] sulla cosa composta non comportava l’acquisto del “dominium” sui singoli materiali che avevano concorso alla costruzione.
Il proprietario del materiale rimaneva tale, pur se non poteva “rivendicarli” sinché la cosa rimanesse unita. Poteva reclamarlo al momento della frattura della cosa come “res” organica.
La regola derivava da una norma delle XII tavole [vedi lex XII tabularum] in base alla quale il proprietario del palo inserito in una vigna (appunto (—)) non poteva distaccarlo. Solo se il materiale era stato rubato si accordava al suo proprietario un’azione penale “in duplum” denominata “actio de tigno iuncto”.