Testamèntum tripertìtum

Testamèntum tripertìtum

Forma testamentaria [vedi testamentum] tipica del diritto romano postclassico.
In epoca postclassica, si affermò la distinzione tra il testamentum civile (derivante dal testamentum per æs et lìbram), per il quale occorrevano cinque testimoni, e il testamentum iure prætorio factum [vedi], per il quale ne occorrevano sette: per il primo non si ritenne più necessaria la formalità della mancipàtio familiæ [vedi], ma si richiese, così come era stabilito dal diritto provinciale, che il testamento fosse scritto di pugno dal testatore (olografo).
La legislazione imperiale prese atto di questa prassi e stabilì che il testatore e i testimoni dovessero sottoscrivere l’atto, indicandone la natura testamentaria laddove in precedenza erano richiesti solo i sigilli.
La figura che si affermò derivava in parte dal diritto civile, in parte da quello pretorio ed in parte da quello imperiale: il testamentum venne così definito tripertitum.
In epoca giustinianea, tale testamento era redatto il più delle volte da un notaio (tabulàrius), il quale dava forma giuridica alle dichiarazioni del testatore rese alla presenza dei testi.