Testamèntum per hològrapham scriptùram

Testamèntum per hològrapham scriptùram [Testamento olografo, cfr. art. 602 c.c.]

Particolare forma testamentaria di origine postclassica, in cui le disposizioni erano scritte e sottoscritte di proprio pugno dal testatore, senza che fosse richiesta la presenza di testimoni.
Il (—) fu introdotto dall’imperatore Valentiniano III nel 446 d. C.