Testamentum iure prætorio factum

Testamentum iure prætorio factum

Così definito, perché su disposizione del prætor urbanus [vedi] fu concessa la possessio dei beni del defunto a chi era stato beneficiato in un testamento civilistico manchevole della solennità della mancipatio [vedi].
Il pretore, infatti, ritenne che fosse sufficiente l’esibizione delle tabulæ munite dei sigilli di sette testimoni per concedere la possessio dei bona defuncti [vedi bonorum possessio].
Rientrava nel novero dei testamenta ordinari (cioè che potevano essere fatti da tutti i soggetti giuridici muniti di capacità) insieme al testamentum calatis comitis [vedi], al testamentum per æs et libram [vedi], al testamentum tripertitum [vedi].