Testamentum inofficiosum
Testamentum inofficiosum
Era qualificato tale il testamento in cui il testatore era venuto meno allo “officium pietatis erga liberos”. La “exheredatio” [vedi] o la “præteritio” [vedi] erano ammesse, purché “bona mente” cioè “ex iusta causa irascendi”.
Gli eredi estromessi:
— nei primi tempi esercitarono contro gli eredi istituiti la “petitio hereditatis” [vedi] allo scopo di ottenere dai “centumviri” [vedi] l’attribuzione di una quota dell’eredità;
— verso il I sec. d.C. vi fu la creazione della c.d. “querela inofficiosi testamenti”: azione giurisdizionale “per sacramentum” [vedi] attraverso la quale gli stretti parenti impugnavano il testamento e chiedevano di partecipare alla successione.
Il testamentum riconosciuto inofficiosum a seguito della querela, era considerato inefficace, con la conseguenza che il querelante otteneva per l’intero la sua quota ab intestato [vedi querela inofficiosi testamenti].
Era qualificato tale il testamento in cui il testatore era venuto meno allo “officium pietatis erga liberos”. La “exheredatio” [vedi] o la “præteritio” [vedi] erano ammesse, purché “bona mente” cioè “ex iusta causa irascendi”.
Gli eredi estromessi:
— nei primi tempi esercitarono contro gli eredi istituiti la “petitio hereditatis” [vedi] allo scopo di ottenere dai “centumviri” [vedi] l’attribuzione di una quota dell’eredità;
— verso il I sec. d.C. vi fu la creazione della c.d. “querela inofficiosi testamenti”: azione giurisdizionale “per sacramentum” [vedi] attraverso la quale gli stretti parenti impugnavano il testamento e chiedevano di partecipare alla successione.
Il testamentum riconosciuto inofficiosum a seguito della querela, era considerato inefficace, con la conseguenza che il querelante otteneva per l’intero la sua quota ab intestato [vedi querela inofficiosi testamenti].