Testamènti factio passiva
Testamènti factio passiva [Capacità testamentaria passiva]
Era la capacità di ricevere per testamento, di essere vocati ex testamento [vedi successio ex testamento] all’eredità e spettava a tutti i soggetti giuridici.
Tale capacità doveva sussistere nei c.d. trìa momenta [vedi], cioè:
— nel momento in cui il testamento era redatto;
— nel momento della morte del testatore;
— nel momento dell’acquisizione successoria.
Potevano ricevere per testamento anche:
— gli schiavi del testatore, purché contestualmente affrancati [vedi servus cum libertàte institùtus]. Solo, in diritto giustinianeo si ritenne che l’istituzione del proprio schiavo come erede comportasse implicitamente la sua manumìssio [vedi]: la disposizione fu pertanto, ritenuta sempre valida;
— gli schiavi ed i filii di un diverso pater familias: in tal caso i beni ereditari venivano acquistati dal loro pater familias.
A partire dal diritto classico (e superando la tesi negativa sostenuta in precedenza) si ritenne che potessero esser nominati eredi per testamento anche soggetti non ancora venuti in vita (i c.d. pòstumi) [vedi postumus].
Solo in epoca postclassica si riconobbe alle persone giuridiche [vedi persona giuridica] la capacità di ricevere per testamento.
Non potevano ricevere per testamento, cioè erano privi della (—):
— le donne nei confronti dei cittadini con un censo superiore ai 100 mila assi.Tale disposizione introdotta da una lex Vocònia [vedi] non vietava l’acquisizione di legati;
— le personæ incertæ: giacché l’institùtio herèdis [vedi] doveva essere certa, originariamente e fino a tutto il periodo preclassico si riteneva che non potessero essere vocatæ le persone giuridiche e le persone fisiche non ancora nate al momento della designazione, in quanto non identificabili in modo inequivoco;
— i filii naturales [vedi]: totale era il divieto di istituire i figli non generati da giuste nozze, introdotto da Costantino.
Solo in seguito fu riconosciuta a questi la facoltà di percepire almeno una quota, seppur limitata rispetto ai figli legittimi.
Era la capacità di ricevere per testamento, di essere vocati ex testamento [vedi successio ex testamento] all’eredità e spettava a tutti i soggetti giuridici.
Tale capacità doveva sussistere nei c.d. trìa momenta [vedi], cioè:
— nel momento in cui il testamento era redatto;
— nel momento della morte del testatore;
— nel momento dell’acquisizione successoria.
Potevano ricevere per testamento anche:
— gli schiavi del testatore, purché contestualmente affrancati [vedi servus cum libertàte institùtus]. Solo, in diritto giustinianeo si ritenne che l’istituzione del proprio schiavo come erede comportasse implicitamente la sua manumìssio [vedi]: la disposizione fu pertanto, ritenuta sempre valida;
— gli schiavi ed i filii di un diverso pater familias: in tal caso i beni ereditari venivano acquistati dal loro pater familias.
A partire dal diritto classico (e superando la tesi negativa sostenuta in precedenza) si ritenne che potessero esser nominati eredi per testamento anche soggetti non ancora venuti in vita (i c.d. pòstumi) [vedi postumus].
Solo in epoca postclassica si riconobbe alle persone giuridiche [vedi persona giuridica] la capacità di ricevere per testamento.
Non potevano ricevere per testamento, cioè erano privi della (—):
— le donne nei confronti dei cittadini con un censo superiore ai 100 mila assi.Tale disposizione introdotta da una lex Vocònia [vedi] non vietava l’acquisizione di legati;
— le personæ incertæ: giacché l’institùtio herèdis [vedi] doveva essere certa, originariamente e fino a tutto il periodo preclassico si riteneva che non potessero essere vocatæ le persone giuridiche e le persone fisiche non ancora nate al momento della designazione, in quanto non identificabili in modo inequivoco;
— i filii naturales [vedi]: totale era il divieto di istituire i figli non generati da giuste nozze, introdotto da Costantino.
Solo in seguito fu riconosciuta a questi la facoltà di percepire almeno una quota, seppur limitata rispetto ai figli legittimi.