Testamènti fàctio attiva
Testamènti fàctio attiva [Capacità testamentaria attiva]
Era la capacità di fare testamento e seguiva, di norma, le regole dettate per la capacità giuridica [vedi] e di agire [vedi], pur con alcune particolarità.
Ai fini della (—) occorreva possedere:
— lo status civitàtis [vedi status];
— lo status familiæ [vedi status],
non anche lo status libertàtis [vedi status].
Avevano la (—):
— le donne, previa autorizzazione del tùtor legitimus [vedi] (solo se dotate di iùs trìum vel quattuor liberòrum [vedi], potevano fare a meno di tale autorizzazione);
— i filii familias (relativamente al pecùlium castrense [vedi], e quasi castrense);
— servi pubblici (relativamente a metà delle proprie sostanze).
Le ultime due categorie acquistarono la (—) solo in periodo classico, in quanto nelle epoche precedenti essi erano ritenuti del tutto privi di autonomia patrimoniale in quanto sottoposti alla potestà del pater familias [vedi] o >dòminus [vedi].
Non avevano la (—):
— gli impùberes [vedi];
— i Latini Iuniani [vedi];
— i sordi , i muti ed i pazzi (ad essi fu riconosciuta solo in età giustinianea una limitata (—);
— gli apostati ed eretici (l’incapacità è di origine postclassica).
I peregrini [vedi] potevano far testamento secondo la propria legge nazionale.
Era la capacità di fare testamento e seguiva, di norma, le regole dettate per la capacità giuridica [vedi] e di agire [vedi], pur con alcune particolarità.
Ai fini della (—) occorreva possedere:
— lo status civitàtis [vedi status];
— lo status familiæ [vedi status],
non anche lo status libertàtis [vedi status].
Avevano la (—):
— le donne, previa autorizzazione del tùtor legitimus [vedi] (solo se dotate di iùs trìum vel quattuor liberòrum [vedi], potevano fare a meno di tale autorizzazione);
— i filii familias (relativamente al pecùlium castrense [vedi], e quasi castrense);
— servi pubblici (relativamente a metà delle proprie sostanze).
Le ultime due categorie acquistarono la (—) solo in periodo classico, in quanto nelle epoche precedenti essi erano ritenuti del tutto privi di autonomia patrimoniale in quanto sottoposti alla potestà del pater familias [vedi] o >dòminus [vedi].
Non avevano la (—):
— gli impùberes [vedi];
— i Latini Iuniani [vedi];
— i sordi , i muti ed i pazzi (ad essi fu riconosciuta solo in età giustinianea una limitata (—);
— gli apostati ed eretici (l’incapacità è di origine postclassica).
I peregrini [vedi] potevano far testamento secondo la propria legge nazionale.