Tempus règit àctus

Tempus règit àctus [Ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica; cfr. artt. 11, 15 disp. prel. c.c.]

Fondamentale principio che sintetizza i principi di irretroattività (la norma giuridica non si applica a fatti o rapporti sorti prima che la medesima entrasse in vigore) e di non ultraattività (la norma giuridica non si applica ai fatti verificatisi dopo la sua estinzione).
Il brocardo sta, quindi a significare che l’efficacia della legge (penale e non) è circoscritta al tempo in cui questa è in vigore.
Il principio ha, poi, particolare rilevanza nel diritto processuale, dal momento che una controversia giudiziale non ancora passata in giudicato deve essere decisa in base al diritto sopravvenuto in corso di causa.