Tempus lugèndi

Tempus lugèndi [Periodo di lutto]

Periodo di lutto, della durata di dieci mesi, introdotto dalla lex Iulia et Papia Poppæa [vedi]: durante il (—) era preclusa alla vedova la possibilità di passare a nuove nozze.
L’istituto mirava ad evitare la commixtio sànguinis (mescolanza di sangue), che determinava l’incertezza circa la paternità del figlio nato dalla donna passata a nuove nozze.
Nel diritto postclassico la trasgressione del divieto comportava a carico della donna l’infamia [vedi] e l’incapacità di ricevere mortis causa dal primo marito e, ab intestàto, dai parenti oltre il terzo grado.
Il nuovo marito era, invece, punito con l’incapacità di ricevere in dote o in eredità dalla moglie più di un terzo delle sue sostanze.
Durante il (—) il divieto di risposarsi poteva essere rimosso solo con dispensa imperiale.
In età cristiana il (—) venne esteso anche all’ipotesi di divorzio e la sua durata fu elevata ad un anno.