Tempus ad usucapionem
Tempus ad usucapionem
Nella possessio ad usucapionem [vedi] della “res habilis” era il protrarsi di un tempo minimo che Giustiniano [vedi] così quantificò in:
— 3 anni per la usucapione delle “res mobiles” [vedi];
— 10 anni per la “præscriptio longi temporis” [vedi] di “res immobiles” [vedi] quando usucapiente e proprietario delle “res” risiedessero nella stessa città (“præscriptio inter præsentes”);
— 20 anni per la “præscriptio longi temporis” di “res immobiles” quando usucapiente e proprietario risiedessero in due città diverse (“præscriptio inter absentes”).
In diritto post-classico il “ius novum” [vedi] diede origine all’istituto della “longissimi temporis præscriptio” [vedi].
Nella possessio ad usucapionem [vedi] della “res habilis” era il protrarsi di un tempo minimo che Giustiniano [vedi] così quantificò in:
— 3 anni per la usucapione delle “res mobiles” [vedi];
— 10 anni per la “præscriptio longi temporis” [vedi] di “res immobiles” [vedi] quando usucapiente e proprietario delle “res” risiedessero nella stessa città (“præscriptio inter præsentes”);
— 20 anni per la “præscriptio longi temporis” di “res immobiles” quando usucapiente e proprietario risiedessero in due città diverse (“præscriptio inter absentes”).
In diritto post-classico il “ius novum” [vedi] diede origine all’istituto della “longissimi temporis præscriptio” [vedi].