Supplìcium mòre maiòrum
Supplìcium mòre maiòrum (dir. pen.) [Supplizio secondo i costumi degli antichi]
Definizione data dalle fonti, sin dall’età preclassica, per indicare la pena capitale, mediante bastonate, stabilita nel periodo regio [vedi diritto penale romano] quale punizione per il soggetto che si fosse reso colpevole del crimine di perduèllio [vedi].
È opportuno precisare che, nell’ordinamento vigente, la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 c.p. 1930, non è ammessa secondo quanto dichiarato dall’art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).
Di recente, la L. 589/1994 ha abrogato l’art. 24 del codice penale militare di guerra, l’unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che scompare così definitivamente del nostro sistema giuridico.
Definizione data dalle fonti, sin dall’età preclassica, per indicare la pena capitale, mediante bastonate, stabilita nel periodo regio [vedi diritto penale romano] quale punizione per il soggetto che si fosse reso colpevole del crimine di perduèllio [vedi].
È opportuno precisare che, nell’ordinamento vigente, la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 c.p. 1930, non è ammessa secondo quanto dichiarato dall’art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).
Di recente, la L. 589/1994 ha abrogato l’art. 24 del codice penale militare di guerra, l’unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che scompare così definitivamente del nostro sistema giuridico.