Supplìcium mòre maiòrum

Supplìcium mòre maiòrum (dir. pen.) [Supplizio secondo i costumi degli antichi]

Definizione data dalle fonti, sin dall’età preclassica, per indicare la pena capitale, mediante bastonate, stabilita nel periodo regio [vedi diritto penale romano] quale punizione per il soggetto che si fosse reso colpevole del crimine di perduèllio [vedi].
È opportuno precisare che, nell’ordinamento vigente, la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 c.p. 1930, non è ammessa secondo quanto dichiarato dall’art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).
Di recente, la L. 589/1994 ha abrogato l’art. 24 del codice penale militare di guerra, l’unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che scompare così definitivamente del nostro sistema giuridico.