Superfìcies

Superfìcies [Superficie; cfr. artt. 952-956 c.c.]

Diritto reale di godimento su cosa altrui [vedi iùra in re alièna], in virtù del quale un soggetto, diverso dal proprietario del fondo, poteva costruire e mantenere in proprietà una costruzione su un suolo altrui.
L’istituto fu originariamente ignoto al iùs civile [vedi], nel quale vigeva incontrastato il principio dell’inseparabilità del suolo dalla superficie (superficies sòlo cèdit).
Fin dall’età repubblicana si manifestò, tuttavia, la tendenza al superamento di tale principio. Si diffuse, infatti, l’uso, da parte dei magistrati, di concedere ai privati, mediante corrispettivo (solàrium), il diritto, di costruire sul foro o sulle strade: così, ad es. era concesso agli argentarii (banchieri) di tenere le loro tabernæ (gli uffici) nel foro. Pur in presenza della concessione, il suolo restava pubblico, ma il costruttore aveva la piena disponibilità della bottega, che poteva anche alienare o distruggere.
L’uso di concedere il diritto di edificare sull’altrui suolo si affermò anche nei rapporti tra privati: in tal caso si creava un rapporto derivante da un contratto di locàtio-condùctio [vedi] dal quale nasceva solo un diritto di obbligazione, vincolante per le parti ed i loro eredi e non per i loro aventi causa a titolo particolare.
Al superficiario, peraltro, il pretore concesse un interdìctum de superficièbus [vedi], il quale, accordato sul modello degli interdetti possessori, fece sì che il condùctor, a differenza di ogni altro locatario, potesse essere considerato e protetto come possessore della (—): al riguardo si parlò di quasi possessio [vedi].
In diritto giustinianeo, a seguito della contaminazione del diritto romano con istituti giuridici originari delle province ellenistiche, si iniziò a configurare la (—) quale diritto reale: il diritto ellenistico non conosceva il principio superficies solo cedit ed ammetteva, perciò, che la proprietà potesse essere divisa per piani orizzontali.
Il diritto del superficiario fu considerato come appartenente alla categoria degli iùra in re alièna e non come una autonoma forma di proprietà, dal momento che Giustiniano volle mantenere, almeno formalmente, la validità del principio superficies solo cedit.
In epoca giustinianea, pertanto, il diritto di superficie assunse le caratteristiche di rapporto giuridico assoluto in senso improprio, tutelato da un’àctio in rem superficiària.