Succèssio mortis causa
Succèssio mortis causa [Successione a causa di morte; cfr. artt. 456 ss. c.c.]
La (—) consiste nella trasmissione dei rapporti giuridici aventi contenuto economico da un soggetto deceduto [vedi de cùius] ad un altro (erede).
Nell’ambito della (—), si distinguono:
— successione a titolo universale, quando un soggetto (erede) succede indistintamente nell’universalità o in una quota proporzionale del patrimonio (inteso come attività e passività) del defunto;
— successione a titolo particolare, quando un soggetto (legatario) succede in uno o più determinati diritti o rapporti del de cuius, che non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio [vedi legàtum].
La (—) a titolo universale comportava il subingresso di una o più persone nel complesso delle situazioni patrimoniali facenti capo al defunto [vedi successio in univèrsum iùs].
L’erede era responsabile verso i creditori del defunto anche oltre l’attivo del patrimonio ereditario, in quanto, per effetto dell’acquisto dell’eredità, il patrimonio dell’erede e quello del defunto si confondevano: l’erede rispondeva, pertanto, ultra vìres hereditàtis, cioè oltre l’attivo ereditario [vedi beneficium; beneficium separatiònis].
Per l’acquisto dell’eredità [vedi herèditas; hères; vocàtio ad hereditàtem; delàtio; crètio].
Il diritto romano conobbe, essenzialmente, tre forme di (—) a titolo universale:
— successio ab intestàto [vedi];
— successio ex testamento [vedi];
— successio necessaria [vedi vocatio contra testamentum].
La (—) consiste nella trasmissione dei rapporti giuridici aventi contenuto economico da un soggetto deceduto [vedi de cùius] ad un altro (erede).
Nell’ambito della (—), si distinguono:
— successione a titolo universale, quando un soggetto (erede) succede indistintamente nell’universalità o in una quota proporzionale del patrimonio (inteso come attività e passività) del defunto;
— successione a titolo particolare, quando un soggetto (legatario) succede in uno o più determinati diritti o rapporti del de cuius, che non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio [vedi legàtum].
La (—) a titolo universale comportava il subingresso di una o più persone nel complesso delle situazioni patrimoniali facenti capo al defunto [vedi successio in univèrsum iùs].
L’erede era responsabile verso i creditori del defunto anche oltre l’attivo del patrimonio ereditario, in quanto, per effetto dell’acquisto dell’eredità, il patrimonio dell’erede e quello del defunto si confondevano: l’erede rispondeva, pertanto, ultra vìres hereditàtis, cioè oltre l’attivo ereditario [vedi beneficium; beneficium separatiònis].
Per l’acquisto dell’eredità [vedi herèditas; hères; vocàtio ad hereditàtem; delàtio; crètio].
Il diritto romano conobbe, essenzialmente, tre forme di (—) a titolo universale:
— successio ab intestàto [vedi];
— successio ex testamento [vedi];
— successio necessaria [vedi vocatio contra testamentum].