Substitùtio vulgàris

Substitùtio vulgàris [Sostituzione volgare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Particolare tipo di substitutio herèdis [vedi]: la sostituzione si diceva volgare nel caso in cui il soggetto chiamato per primo all’eredità non poteva o non voleva accettare.
Tale forma di sostituzione era generalmente accompagnata da un termine imposto dal testatore al primo chiamato, entro il quale accettare [vedi crètio].
Se chiamato per primo era un hères suus et necessarius [vedi hères] (che non poteva rifiutare l’eredità), la (—) era priva di rilevanza giuridica; solo l’esercizio del iùs abstinendi [vedi], concesso dal prætor a tale categoria di eredi, rese in seguito operante ed efficace tale sostituzione.
L’accettazione dell’istituito di grado precedente vanificava tutte le aspettative del sostituto.
In epoca imperiale la (—) e quella pupillare [vedi substitutio pupillàris] erano ormai ritenute equivalenti, in forza di una Constitùtio Divi Marci et Veri.