Substitutio pupillàris

Substitutio pupillàris [Sostituzione pupillare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Particolare tipo di substitutio herèdis [vedi]. La sostituzione si diceva pupillare quando il pater familias [vedi] nominava un erede per il caso che il figlio impubere morisse senza aver raggiunto la pubertà e, quindi, prima che acquistasse, a sua volta, la capacità di testare: il sostituto era erede del filius, non del pater che lo aveva nominato.
Il sostituto, risultando erede del filius, diveniva, altresì, erede di tutti i beni che quest’ultimo avesse a qualunque titolo acquistato.
In epoca imperiale la (—) e quella vulgàris [vedi substitutio vulgaris] erano ormai ritenute equivalenti, in forza di una Constitùtio Divi Marci et Veri.
La (—) inutile poteva valere come substitutio vulgaris [vedi causa Curiàna].