Subpignus

Subpignus [Sub pegno; cfr. art. 2792 c.c.]

Il (—) è il pegno avente ad oggetto un altro pegno: esso fu ammesso in età tardo classica, nell’ambito di un allargamento della concezione dell’oggetto del pignus [vedi]. Nell’ordinamento giuridico vigente, il (—) è, invece, vietato dall’art. 2792 c.c.