Stùprum
Stùprum
Delitto consistente nell’avere rapporti sessuali extramatrimoniali con una donna onorata e non sposata (vìrgo vel vìdua): il termine (—) aveva, pertanto, un significato molto diverso da quello che ha assunto al giorno di oggi (lett.: “unione non consentita”).
Alle donne libertinæ [vedi libertìnitas] non era consentito unirsi liberamente con persone di rango senatorio: esse, insieme alle donne ritenute notoriamente di facili costumi (ad es., le attrici), erano considerate donne in quas stuprum non committìtur, cioè con le quali era possibile unirsi senza commettere (—). Successivamente l’unione con tali categorie di donne originò il concubinatus [vedi].
La lex Iulia de adulteriis coërcèndis [vedi] consentì al pater familias [vedi] di uccidere sia la figlia sorpresa in flagrante (—), sia il suo compagno; in seguito, lo (—) fu punito con la pena della relegàtio in ìnsulam [vedi], oltre che della confisca [vedi publicàtio bonòrum] di un terzo (per le donne) o della metà (per gli uomini) del patrimonio.
In diritto postclassico, una particolare fattispecie di (—), lo (—) cum masculis (unione sessuale, anche non violenta, tra uomini), fu punita con la vivicombustione [vedi vivi cremàtio].
Delitto consistente nell’avere rapporti sessuali extramatrimoniali con una donna onorata e non sposata (vìrgo vel vìdua): il termine (—) aveva, pertanto, un significato molto diverso da quello che ha assunto al giorno di oggi (lett.: “unione non consentita”).
Alle donne libertinæ [vedi libertìnitas] non era consentito unirsi liberamente con persone di rango senatorio: esse, insieme alle donne ritenute notoriamente di facili costumi (ad es., le attrici), erano considerate donne in quas stuprum non committìtur, cioè con le quali era possibile unirsi senza commettere (—). Successivamente l’unione con tali categorie di donne originò il concubinatus [vedi].
La lex Iulia de adulteriis coërcèndis [vedi] consentì al pater familias [vedi] di uccidere sia la figlia sorpresa in flagrante (—), sia il suo compagno; in seguito, lo (—) fu punito con la pena della relegàtio in ìnsulam [vedi], oltre che della confisca [vedi publicàtio bonòrum] di un terzo (per le donne) o della metà (per gli uomini) del patrimonio.
In diritto postclassico, una particolare fattispecie di (—), lo (—) cum masculis (unione sessuale, anche non violenta, tra uomini), fu punita con la vivicombustione [vedi vivi cremàtio].