Stipulationes usurarum

Stipulationes usurarum

Consentivano il pagamento del mutuo attraverso una promessa formale di corrispondere degli interessi sullo stesso.
L’importo delle (—), regolato dalle Leges fenebres [vedi] era corrisposto annualmente in una misura stabilita dall’ordinamento. In particolare:
— nelle XII Tavole era del 100% annuo, considerando cioè un tasso del 12% mensile;
— nel 347 l’interesse venne ridotto da un plebiscito al 50% annuo (cd. fenus semiunciarum);
— nell’ultima epoca repubblicana il tasso fu ulteriormente ridotto da un senatoconsulto al 12% (cd. usurae centesimae);
— Giustiniano
fissò l’interesse al 6%, proibendo che gli interessi non pagati producessero ulteriori interessi.