Stipulationes usurarum
Stipulationes usurarum
Consentivano il pagamento del mutuo attraverso una promessa formale di corrispondere degli interessi sullo stesso.
L’importo delle (—), regolato dalle Leges fenebres [vedi] era corrisposto annualmente in una misura stabilita dall’ordinamento. In particolare:
— nelle XII Tavole era del 100% annuo, considerando cioè un tasso del 12% mensile;
— nel 347 l’interesse venne ridotto da un plebiscito al 50% annuo (cd. fenus semiunciarum);
— nell’ultima epoca repubblicana il tasso fu ulteriormente ridotto da un senatoconsulto al 12% (cd. usurae centesimae);
— Giustiniano fissò l’interesse al 6%, proibendo che gli interessi non pagati producessero ulteriori interessi.
Consentivano il pagamento del mutuo attraverso una promessa formale di corrispondere degli interessi sullo stesso.
L’importo delle (—), regolato dalle Leges fenebres [vedi] era corrisposto annualmente in una misura stabilita dall’ordinamento. In particolare:
— nelle XII Tavole era del 100% annuo, considerando cioè un tasso del 12% mensile;
— nel 347 l’interesse venne ridotto da un plebiscito al 50% annuo (cd. fenus semiunciarum);
— nell’ultima epoca repubblicana il tasso fu ulteriormente ridotto da un senatoconsulto al 12% (cd. usurae centesimae);
— Giustiniano fissò l’interesse al 6%, proibendo che gli interessi non pagati producessero ulteriori interessi.