Stipulatio poenæ
Stipulatio poenæ
Clausola aggiuntiva delle stipulationes, e in particolare delle stipulationes in faciendo, con cui si prevedeva che, in caso di inadempimento del debitore, l’obbligazione si convertisse nell’obbligo di pagare una somma predeterminata a titolo di penale. Due erano le modalità di attuazione:
— si creava una sola obbligazione avente ad oggetto la poena in caso di inadempimento della prestazione principale;
— si creavano due obbligazioni, una per la prestazione, una per la poena. In tal caso, se l’obbligazione principale non fosse stata adempiuta, lo stipulante aveva diritto alla æstimatio [vedi æstimatio rei] dell’oggetto di essa, sia alla penale. La giurisprudenza classica escluse il cumulo delle due prestazioni, ritenendolo iniquo.
Clausola aggiuntiva delle stipulationes, e in particolare delle stipulationes in faciendo, con cui si prevedeva che, in caso di inadempimento del debitore, l’obbligazione si convertisse nell’obbligo di pagare una somma predeterminata a titolo di penale. Due erano le modalità di attuazione:
— si creava una sola obbligazione avente ad oggetto la poena in caso di inadempimento della prestazione principale;
— si creavano due obbligazioni, una per la prestazione, una per la poena. In tal caso, se l’obbligazione principale non fosse stata adempiuta, lo stipulante aveva diritto alla æstimatio [vedi æstimatio rei] dell’oggetto di essa, sia alla penale. La giurisprudenza classica escluse il cumulo delle due prestazioni, ritenendolo iniquo.