Stipulàtio

Stipulàtio

Contratto verbale, concluso mediante scambio di domanda e risposta, in virtù del quale un soggetto (promìssor) si impegnava a compiere una qualsivoglia prestazione in favore di un altro (stipulàtor).
La (—) era conclusa oralmente con la pronuncia di una formula solenne. L’utilità del ricorso alla (—) era data:
— dalla semplicità con cui si poteva estinguere l’obbligazione [vedi acceptilatio];
— dalla possibilità di difendere il diritto del creditore mediante l’efficace “actio ex stipulatu” [vedi].
Inizialmente solo i cives [vedi] potevano contrarre (—); in epoca giustinianea tale tipo di contratto fu utilizzato indifferentemente da cives e da peregrini.
I requisiti della (—) erano:
— l’oralità; per tali motivi non potevano concludere tale contratto il muto o il sordo;
— la presenza delle parti: pertanto non poteva essere conclusa tra persone assenti;
— l’ùnitas actum, ossia non vi doveva essere soluzione di continuità tra domanda e risposta;
— la congruenza tra domanda e risposta.
In età post-classica la “stipulatio” degenerò nella sua struttura. In particolare non si ritenne più indispensabile l’uso del verbo “spondere” ma si utilizzarono anche altre forme verbali equivalenti. L’imperatore Leone nel 472 dispose, con una costituzione, che tutte le “stipulationes” fossero da ritenere valide “quibuscumque verbis pro consensu compositiæ sint”.


Casi di applicazioni della stipulàtio


La stipulàtio era un negozio astratto e pertanto poteva essere utilizzata al fine di perseguire gli scopi più svariati. Le più importanti forme di applicazione di stipulatio furono:
promissio dotis
stipulationes novatorie (stipulatio Aquiliana)
stipulatio pœnæ
— stipulazioni di garanzia (sponsio, fideipromissio, fideiussio)
stipulationes prætoriæ


Questo svilimento fu coronato dall’uso post-classico di redigere documenti scritti (“instrumenta” [vedi]) per attestare l’avvenuto compimento delle formalità stipulatorie. Era sufficiente, per l’applicazione ad un contratto della disciplina della “stipulatio”, l’esistenza del documento munito di “clausola stipulatoria” (cioè con l’affermazione che il “promissor” aveva risposto in modo congruente ed affermativo alla contestuale “interrogatio” dello “stipulans”).
Giustiniano per reagire a ciò dispose che il documento scritto valesse come prova della stipulazione, salvo che si adducessero scritture o testimoni a sostegno del contrario.