Stellionàtus

Stellionàtus

Uno dei nuovi delitti configurati nell’ambito della repressione extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.], al di fuori del sistema delle quæstiones [vedi] e dei crimina [vedi].
È una fattispecie dai contorni indefiniti, sostanziandosi, in concreto, in comportamenti fraudolenti; secondo Ulpiano [vedi] lo (—) occupava, tra i delitti pubblici, lo stesso posto occupato, tra gli illeciti privati, dal dolo [vedi dolus].
Tra le fattispecie rientranti nello (—), si può ricordare il caso del soggetto che avesse dato in pegno una cosa altrui o comunque sottoposta ad un vincolo pubblico, o che avesse venduto una cosa ipotecata ad altri, oppure che avesse sottratto fraudolentemente una cosa venduta ad altri, sostituendola con un’altra cosa.
Coloro che si rendevano responsabili di (—), erano puniti con la relegàtio in ìnsulam [vedi] temporanea, oppure con il semplice allontanamento dallo Stato.