Spoliàtus ante òmnia restituèndus

Spoliàtus ante òmnia restituèndus [Il soggetto spogliato deve anzitutto esser reintegrato nel possesso; cfr. art. 1168 c.c.]

Principio fondamentale in materia possessoria, in virtù del quale, in presenza di uno spoglio, prima di valutare la reale appartenenza (o proprietà) della cosa, occorre reintegrare nel possesso il soggetto che ne sia stato spogliato (violentemente e di nascosto).
La reintegrazione del soggetto, vittima dello spoglio, in applicazione del principio (—), avviene attraverso un procedimento molto semplificato e celere.