Specificàtio
Specificàtio [Specificazione; cfr. art. 940 c.c.]
Modo di acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi]. Si aveva, in particolare, (—) nei casi in cui una res [vedi], a seguito di lavorazione, perdeva la sua connotazione e struttura iniziale, trasformandosi in una res diversa (c.d. nova species), avente una diversa funzione.
Qualora il soggetto specificatore fosse una persona diversa dal proprietario della materia, sorgeva il problema della spettanza della cosa specificata (ad es., della statua ricavata dal marmo):
— per i Sabiniani [vedi] la cosa creata per effetto della specificazione apparteneva al proprietario della materia;
— per i Proculiani [vedi] che davano rilievo al lavoro, la proprietà spettava allo specificatore;
— Giustiniano stabilì che, laddove la cosa poteva ritornare allo stato primitivo, la proprietà spettasse al dòminus della materia; nel caso inverso allo specificatore.
A fronte dell’acquisto della proprietà sulla res specificata, il proprietario della materia o lo specificatore avevano l’obbligo di risarcire l’altra parte, rispettivamente per il lavoro prestato o per la materia fornita; in caso contrario, la parte che non aveva ottenuto il risarcimento poteva paralizzare l’eventuale rèi vindicàtio [vedi] del presunto dominus mediante un’exceptio doli [vedi].
Modo di acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi]. Si aveva, in particolare, (—) nei casi in cui una res [vedi], a seguito di lavorazione, perdeva la sua connotazione e struttura iniziale, trasformandosi in una res diversa (c.d. nova species), avente una diversa funzione.
Qualora il soggetto specificatore fosse una persona diversa dal proprietario della materia, sorgeva il problema della spettanza della cosa specificata (ad es., della statua ricavata dal marmo):
— per i Sabiniani [vedi] la cosa creata per effetto della specificazione apparteneva al proprietario della materia;
— per i Proculiani [vedi] che davano rilievo al lavoro, la proprietà spettava allo specificatore;
— Giustiniano stabilì che, laddove la cosa poteva ritornare allo stato primitivo, la proprietà spettasse al dòminus della materia; nel caso inverso allo specificatore.
A fronte dell’acquisto della proprietà sulla res specificata, il proprietario della materia o lo specificatore avevano l’obbligo di risarcire l’altra parte, rispettivamente per il lavoro prestato o per la materia fornita; in caso contrario, la parte che non aveva ottenuto il risarcimento poteva paralizzare l’eventuale rèi vindicàtio [vedi] del presunto dominus mediante un’exceptio doli [vedi].