Sòlve et rèpete
Sòlve et rèpete
Principio tradizionale di diritto tributario, in virtù del quale, prima di impugnare un accertamento fiscale, il contribuente deve in ogni caso pagare la somma contestata: la sua incostituzionalità nell’ordinamento vigente appare con evidenza, potendo il (—) risolversi, per le persone non molto facoltose, in un grave impedimento, in fatto, alla tutela giurisdizionale.
In diritto civile, viene definita (—) la clausola contrattuale con la quale le parti stabiliscono l’inopponibilità di ogni tipo di eccezione, al fine di evitare o ritardare la prestazione: le eventuali eccezioni potranno esser sollevate solo dopo l’adempimento.
L’espressione (—) viene adoperata anche in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali l’esecuzione di una prestazione è dipendente dall’esecuzione della controprestazione. Il principio presuppone, in ogni caso, l’esistenza di un contratto valido, di modo che a ciascun contraente è consentito (non eseguire la propria prestazione, ma) eccepire la nullità, annullabilità o rescindibilità del contratto (art. 1462 c.c.).
Principio tradizionale di diritto tributario, in virtù del quale, prima di impugnare un accertamento fiscale, il contribuente deve in ogni caso pagare la somma contestata: la sua incostituzionalità nell’ordinamento vigente appare con evidenza, potendo il (—) risolversi, per le persone non molto facoltose, in un grave impedimento, in fatto, alla tutela giurisdizionale.
In diritto civile, viene definita (—) la clausola contrattuale con la quale le parti stabiliscono l’inopponibilità di ogni tipo di eccezione, al fine di evitare o ritardare la prestazione: le eventuali eccezioni potranno esser sollevate solo dopo l’adempimento.
L’espressione (—) viene adoperata anche in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali l’esecuzione di una prestazione è dipendente dall’esecuzione della controprestazione. Il principio presuppone, in ogni caso, l’esistenza di un contratto valido, di modo che a ciascun contraente è consentito (non eseguire la propria prestazione, ma) eccepire la nullità, annullabilità o rescindibilità del contratto (art. 1462 c.c.).