Solùtio per æs et lìbram

Solùtio per æs et lìbram

Modo di estinzione delle obbligazioni derivanti da un negozio per æs et libram [vedi gesta per æs et libram].
In origine, la (—) era l’atto contrario della nèxi dàtio [vedi nèxum] es. si compiva nella stessa forma della mancipàtio [vedi]: cioè, con l’intervento di 5 testimoni, della bilancia e del lìbripens [vedi]. Il debitore, dopo aver pagato, pronunciava una formula solenne di rivendicazione della propria libertà.
In epoca classica essa divenne una imaginaria solutio, cioè ebbe una funzione soltanto formale: ad essa si ricorreva per fini di remìssio o di liberalità o comunque, per operare l’estinzione del debito, indipendentemente dall’effettiva esistenza di una causa giustificativa di tale estinzione.
L’istituto scomparve del tutto nel diritto giustinianeo.