Solutio indèbiti
Solutio indèbiti [Pagamento di una prestazione non dovuta; cfr. artt. 2033 ss. c.c.]
Si aveva (—) nei casi in cui un soggetto eseguiva una prestazione di dare non dovuta o perché l’obbligazione era inesistente o perché esisteva, ma in capo ad un debitore o nei confronti di un creditore diversi: in questo caso, chi pagava poteva agire per ottenere la restituzione di quanto indebitamente prestato, ricorrendo allo strumento della condìctio indebiti [vedi].
L’obbligo di restituire nasceva per il semplice fatto che si fosse consegnata la cosa: peraltro, poiché l’accipiente acquistava, in seguito alla dazione, la proprietà della cosa, il solvente non poteva esperire la rèi vindicàtio [vedi], bensì la condictio per la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris [vedi res fungibili].
Si ritenne, inoltre, che per l’esperibilità della condictio occorressero:
— l’error solvèntis, in quanto in assenza dell’errore si riteneva che il debitore volesse gratificare l’accipiente;
— l’error accipièntis, in quanto, se l’accipiente riceveva scientemente un indèbitum, si riteneva che si verificasse un furtum, con la possibilità dell’esperimento della condictio ex causa furtìva.
Sia il diritto classico che quello giustinianeo non consentirono l’esercizio della condictio nel caso in cui il pagamento dell’indebito, pur se fatto per errore, intendeva estinguere una c.d. obligàtio naturalis [vedi]. In tal caso l’accipiente aveva diritto alla solùti retèntio, cioè a trattenere quanto ricevuto.
In diritto giustinianeo, la (—) fu annoverata tra i quasi contracti [vedi obligatiònes ex quasi contractu].
Si aveva (—) nei casi in cui un soggetto eseguiva una prestazione di dare non dovuta o perché l’obbligazione era inesistente o perché esisteva, ma in capo ad un debitore o nei confronti di un creditore diversi: in questo caso, chi pagava poteva agire per ottenere la restituzione di quanto indebitamente prestato, ricorrendo allo strumento della condìctio indebiti [vedi].
L’obbligo di restituire nasceva per il semplice fatto che si fosse consegnata la cosa: peraltro, poiché l’accipiente acquistava, in seguito alla dazione, la proprietà della cosa, il solvente non poteva esperire la rèi vindicàtio [vedi], bensì la condictio per la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris [vedi res fungibili].
Si ritenne, inoltre, che per l’esperibilità della condictio occorressero:
— l’error solvèntis, in quanto in assenza dell’errore si riteneva che il debitore volesse gratificare l’accipiente;
— l’error accipièntis, in quanto, se l’accipiente riceveva scientemente un indèbitum, si riteneva che si verificasse un furtum, con la possibilità dell’esperimento della condictio ex causa furtìva.
Sia il diritto classico che quello giustinianeo non consentirono l’esercizio della condictio nel caso in cui il pagamento dell’indebito, pur se fatto per errore, intendeva estinguere una c.d. obligàtio naturalis [vedi]. In tal caso l’accipiente aveva diritto alla solùti retèntio, cioè a trattenere quanto ricevuto.
In diritto giustinianeo, la (—) fu annoverata tra i quasi contracti [vedi obligatiònes ex quasi contractu].