Solùtio

Solùtio [Adempimento; cfr. artt. 1176 ss. c.c.]

La (—) indicava l’adempimento (inteso come scioglimento del vincolo obbligatorio) e costituiva il normale modo di estinzione di una obbligazione [vedi obligàtio].
Essa veniva generalmente intesa come atto inverso rispetto a quello che aveva originato l’obbligazione. Il limite della (—) era pertanto rappresentato dal fatto che non si potevano estinguere tramite (—) quelle obbligazioni per le quali non era possibile il compimento di un atto contrario rispetto a quello costitutivo (si pensi, ad es., alle obbligazioni ex delicto [vedi obligatiònes ex delicto]).
Il concetto di vincolo, evocato dalla (—), venne inteso, fino all’emanazione della lex Pœtèlia Papìria de nèxis [vedi], come insistente sulla persona del debitore; solo successivamente fu inteso come mero vincolo patrimoniale.
L’adempimento parziale non era ammesso, salvo che il creditore l’accettasse. Solo alcune categorie di debitori potevano essere condannati nei limiti di quanto effettivamente potessero pagare (in id quod facere possunt). Godeva di tale privilegio, ad es. il marito rispetto ai debiti della moglie, ed in diritto giustinianeo anche i militari, il socio, il donante (nei confronti del donatario).
Nello stesso periodo si ammise che il debitore venisse condannato in modo che gli restasse quello che era necessario per il suo sostentamento.
Per un particolare tipo di (—), [vedi solutio per æs et lìbram].