Socii

Socii

Erano così denominati gli stranieri, non appartenenti al nome Latinum, cioè alle popolazioni di stirpe latina, che avessero stretto rapporti di alleanza con Roma [vedi fœdus].
Lo stato di sottomissione era peraltro differente. Si distinguevano tre “condizioni di vassallaggio”:
ius Latii [vedi] (da cui (—) latini);
ius Italicum [vedi] (da cui (—) Italici).
— condizione dei peregrini alicùius civitàtis, cioè delle comunità site in provincia, a cui Roma ritenne di non dover togliere l’autonomia politica.
L’acquisto della cittadinanza non era loro totalmente precluso.
In età arcaica essi potevano ottenerla mediante concessione approvata dal Senatus e proclamata dal rex.
Successivamente si riconobbe ai (—) latini la possibilità di entrare a far parte della comunità romana:
— a seguito di ius migràndi [vedi];
— nel caso in cui avessero ricoperto una magistratura annuale;
— qualora avessero sostenuto con esito positivo un’accusa di maièstas [vedi crìmen maiestàtis] contro un magistrato romano.
Anche i (—) italici potevano indirettamente divenire cives, attraverso l’ammissione in una civitas latina.
Solo nel I sec. a.C., a seguito della guerra sociale, fu concessa largamente ai (—) latini e italici la cìvitas romana [vedi lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda; lex Plautia Papiria de civitate sociis danda].