Silenzio

Silenzio

Il (—), e più in generale, la volontà negoziale tacita, non manifestata ai terzi, né con parole, né con gesti o comportamenti concludenti, era irrilevante, in diritto romano, non potendo determinare la creazione di un negozio giuridico: da ciò derivò per il diritto romano l’irrilevanza della riserva mentale nonché l’esclusione, almeno per il diritto preclassico e classico, del negozio tacito.