Sèrvus glèbæ
Sèrvus glèbæ
Veniva così definita, in diritto romano, ogni persona addetta alla coltivazione di latifondi. Così erano considerati i coloni, equiparati ai servi [vedi servus]: essi venivano alienati insieme alla terra che coltivavano, non potevano allontanarsi dal fondo e divenivano liberi solo se il terreno veniva loro donato dal proprietario.
Il (—) era considerato come soggetto giuridico a capacità limitata [vedi capacità] in virtù dell’appartenenza ad una particolare classe o professione.
Veniva così definita, in diritto romano, ogni persona addetta alla coltivazione di latifondi. Così erano considerati i coloni, equiparati ai servi [vedi servus]: essi venivano alienati insieme alla terra che coltivavano, non potevano allontanarsi dal fondo e divenivano liberi solo se il terreno veniva loro donato dal proprietario.
Il (—) era considerato come soggetto giuridico a capacità limitata [vedi capacità] in virtù dell’appartenenza ad una particolare classe o professione.