Servitùtes (prædiòrum)

Servitùtes (prædiòrum) [Servitù prediali; cfr. artt. 1027 ss. c.c.]

Rapporti assoluti reali in senso improprio [vedi iùra in re alièna] di origine antichissima, aventi ad oggetto beni immobili. Le (—) denominate anche iura prædiorum (diritti prediali) si concretizzavano in un peso imposto ad un fondo, detto fondo servente, per l’utilità di un altro fondo vicino, detto fondo dominante, appartenente ad un diverso proprietario.
Le servitù costituiscono il più antico rapporto reale in senso improprio del diritto romano, il cui elemento caratterizzante fu quello della tipicità delle singole figure di servitù.
Il diritto romano non conobbe una figura generale di servitù regolata da una disciplina unitaria (come avviene nel nostro ordinamento, con la disciplina generale di cui agli artt. 1027 e ss.), bensì una serie di figure tipiche di servitù con caratteristiche comuni, ma singolarmente disciplinate. Le caratteristiche comuni costituirono lo schema cui ci si riferì per regolamentare altri tipi di “iura in re aliena” di formazione successiva. Per effetto di tale continuo e persistente riferimento alla disciplina originaria si arrivò, in epoca postclassica, ad inserire nella categoria unitaria delle servitutes tutti i diritti di godimento; distinguendoli in:
servitù prediali (vere e proprie servitù);
servitù personali ((—) personàrum, usufrutto, uso, abitazione).
Le (—), risultando collegate all’utilità di un fondo non si estinguevano né per morte dei rispettivi proprietari, né per cessione del fondo ad un diverso soggetto.
Il proprietario del fondo servente era tenuto a non compiere atti che potessero rendere disagevole l’esercizio della servitù od addirittura impedirlo; il proprietario del fondo dominante, a sua volta, non poteva comportarsi in modo da render troppo gravosa la servitù.
Principi in materia di servitù
utìlitas;
perpetuità: poiché la servitù presumeva una situazione di permanente utilità tra i fondi, non era ammissibile una servitù temporanea. Mentre nel diritto classico non si ammise che nell’atto costitutivo si potesse prevedere l’estinzione della servitù, il diritto giustinianeo riconobbe la validità di una costituzione “non indefinita”: al proprietario del fondo servente fu concessa una excèptio pacti [vedi] contro il proprietario del fondo dominante che, al verificarsi della condizione o del termine, volesse continuare ad esercitare la servitù;
vicìnitas [vedi] (o propìnquitas);
nèmini res sua sèrvit [vedi];
sèrvitus in facièndo consìstere nequit [vedi];
inalienabilità: la servitù si trasmetteva necessariamente con il trasferimento del fondo e non poteva essere alienata separatamente da questo: si diceva, pertanto, che non era in bonis, non potendo il titolare disporne;
indivisibilità ((—) divìdi non pòssunt): la servitù non poteva che sorgere od estinguersi per intero. Pertanto, la sua costituzione da parte di un solo condomino [vedi commùnio] non era efficace. Inoltre, nel caso di divisione del fondo dominante o servente, la servitù continuava ad esistere per l’intero: ciascuna parte del fondo dominante aveva diritto all’intera servitù, mentre ciascuna parte del fondo servente la sopportava per l’intero.
Principali figure di servitù
Le più antiche servitù prediali, furono quelle di passaggio (c.d. iura itìnerum: via, iter, actus [vedi]), e la servitù di acquedotto (aquædùctus [vedi]). I romani le collocarono tra le res mancipi [vedi].
Tra le servitù urbane [vedi servitutes prædiòrum urbanòrum], vanno ricordate:
— la sèrvitus àltius non tollèndi [vedi];
— la servitus òneris ferèndi [vedi];
— la servitus stillicìdii [vedi];
— la servitus proicièndi [vedi];
— la servitus ne prospèctui officiàtur [vedi];
— la servitus ne lumìnibus officiàtur [vedi].
Tra le servitù rustiche [vedi servitutes prædiorum rusticòrum], vanno ricordate:
servitus aquæ hàustus [vedi];
servitus pècoris ad aquam adpùlsus [vedi];
servitus calcis coquèndæ [vedi];
servitus arenæ (harenæ) fodièndæ [vedi].
Modi di acquisto o costituzione
È opportuno premettere che per la valida costituzione di una servitù occorreva:
— che i fondi in relazione fossero siti in solo italico;
— che i proprietari dei fondi fossero dòmini ex iùre Quirìtium [vedi >dominus] e quindi entrambi cives romani;
— che fosse posto in essere un modo di costituzione della servitù riconosciuto dal ius civile [vedi].
I modi di acquisto o costituzione delle (—) erano più in generale quelli con cui si trasmetteva il domìnium ex iure Quiritium [vedi]:
mancipàtio [vedi] (per le sole (—) màncipi [vedi]);
in iure cèssio servitùtis [vedi];
dedùctio servitutis [vedi];
adiudicàtio [vedi];
legatum per vindicatiònem [vedi].
Ad essi, si aggiunsero, nel periodo post- classico:
pactiònes et stipulatiònes [vedi];
patientia [vedi];
prærogativa tèmporis;
destinàtio patris familiæ [vedi].
Estinzione delle servitù
Le (—) si estinguevano:
— in virtù di un atto uguale e contrario rispetto a quello che aveva determinato la loro costituzione;
— per confùsio [vedi];
— per non usus [vedi];
— per remìssio servitutis [vedi];
— per il mutamento dello stato dei luoghi.
Tutela processuale delle servitù
Tra le azioni, ricordiamo:
— la vindicàtio servitutis [vedi];
— l’àctio negatòria servitutis;
— la càutio damni infècti [vedi].
Tra gli interdicta [vedi interdìctum] ricordiamo:
interdictum de itìnere actùque reficièndo [vedi interdictum de itìnere reficiendo];
interdictum de itinere actuque privato [vedi];
interdictum de rivis [vedi];
interdictum de fonte [vedi];
interdictum de cloàcis [vedi];
interdictum quod vi aut clam [vedi].