Separàtio bonòrum
Separàtio bonòrum [Separazione dei beni]
Era un beneficio concesso dal pretore ai creditori del defunto che ne avessero fatto richiesta.
Per effetto della (—), l’attivo ereditario doveva essere destinato, in primo luogo, al soddisfacimento dei creditori del defunto e dei legatari, con la conseguenza che i creditori dell’erede, potevano soddisfarsi solo sul residuo.
Nel diritto classico, i creditori separatisti non potevano soddisfarsi sul patrimonio originario dell’erede, possibilità questa concessa solo più tardi da Giustiniano, che la subordinò, tuttavia, al previo soddisfacimento dei creditori dell’erede.
Giustiniano fissò, inoltre, un termine di cinque anni per la richiesta della (—).
Era un beneficio concesso dal pretore ai creditori del defunto che ne avessero fatto richiesta.
Per effetto della (—), l’attivo ereditario doveva essere destinato, in primo luogo, al soddisfacimento dei creditori del defunto e dei legatari, con la conseguenza che i creditori dell’erede, potevano soddisfarsi solo sul residuo.
Nel diritto classico, i creditori separatisti non potevano soddisfarsi sul patrimonio originario dell’erede, possibilità questa concessa solo più tardi da Giustiniano, che la subordinò, tuttavia, al previo soddisfacimento dei creditori dell’erede.
Giustiniano fissò, inoltre, un termine di cinque anni per la richiesta della (—).