Senatusconsùltum Silaniànum de servis
Senatusconsùltum Silaniànum de servis
Senatusconsultum [vedi] emanato nel 10 d.C. e confermato dai successivi S.c. Æmiliànum dell’11 d.C. e S.c. Claudiànum de servis; impose lo svolgimento di particolari indagini, in caso di omicidio, presso gli schiavi della vittima, qualora fosse ignoto il colpevole.
Si stabilì, in particolare, che gli schiavi che coabitavano con l’ucciso, o che comunque avevano con quest’ultimo avuto rapporti, fossero sottoposti a tortura (eventualmente anche alla morte). Dispose, inoltre, che non si potesse aprire il testamento dell’ucciso, se non fossero state completate tali operazioni, onde evitare che potessero sottrarsi ad esse gli schiavi eventualmente manomessi [vedi manumìssio] nel testamento.
È dubbio se tale senatusconsultum prevedesse anche la concessione della libertà per quei servi che avessero cooperato alla scoperta dell’omicidio.
La ratio [vedi] di questa aberrante disciplina risiedeva nel presupposto che gli schiavi dovessero essere necessariamente a conoscenza dei fatti di sangue di cui era rimasto vittima il dòminus; nello stesso filone si inserì il senatusconsultum Pisonianum [vedi]. La disciplina fu in parte mitigata da una Oràtio Marci Aurèlii de servis.
Senatusconsultum [vedi] emanato nel 10 d.C. e confermato dai successivi S.c. Æmiliànum dell’11 d.C. e S.c. Claudiànum de servis; impose lo svolgimento di particolari indagini, in caso di omicidio, presso gli schiavi della vittima, qualora fosse ignoto il colpevole.
Si stabilì, in particolare, che gli schiavi che coabitavano con l’ucciso, o che comunque avevano con quest’ultimo avuto rapporti, fossero sottoposti a tortura (eventualmente anche alla morte). Dispose, inoltre, che non si potesse aprire il testamento dell’ucciso, se non fossero state completate tali operazioni, onde evitare che potessero sottrarsi ad esse gli schiavi eventualmente manomessi [vedi manumìssio] nel testamento.
È dubbio se tale senatusconsultum prevedesse anche la concessione della libertà per quei servi che avessero cooperato alla scoperta dell’omicidio.
La ratio [vedi] di questa aberrante disciplina risiedeva nel presupposto che gli schiavi dovessero essere necessariamente a conoscenza dei fatti di sangue di cui era rimasto vittima il dòminus; nello stesso filone si inserì il senatusconsultum Pisonianum [vedi]. La disciplina fu in parte mitigata da una Oràtio Marci Aurèlii de servis.