Senatusconsultum Macedoniànum
Senatusconsultum Macedoniànum
Senatusconsultum [vedi] emanato nel I sec. d.C., contenne il divieto di dare somme di denaro, a titolo di mutuo [vedi mutuum], a filii familiàrum.
Il pretore rese operante il divieto mediante la concessione di un’excèptio [vedi] (senatusconsulti Macedoniani) da opporre all’azione intentata dal terzo mutuante contro il filius e mediante la denegàtio [vedi] dell’àctio de pecùlio [vedi] esercitata dal mutuante contro il pater familias [vedi].
Il divieto era inoperante se il pater avesse dato il proprio consenso al mutuo, nonché se il filius, divenuto sui iùris [vedi], lo avesse ratificato.
Nel diritto giustinianeo il divieto non aveva rilevanza se il mutuo era concesso ad un filius soldato.
Se, peraltro, pur in presenza del divieto, il filius effettuava il pagamento, operava il principio della solùti retèntio [vedi]: nel diritto giustinianeo, pertanto, il pagamento effettuato dal filius si configurò come un caso di obligàtio naturàlis [vedi].
Senatusconsultum [vedi] emanato nel I sec. d.C., contenne il divieto di dare somme di denaro, a titolo di mutuo [vedi mutuum], a filii familiàrum.
Il pretore rese operante il divieto mediante la concessione di un’excèptio [vedi] (senatusconsulti Macedoniani) da opporre all’azione intentata dal terzo mutuante contro il filius e mediante la denegàtio [vedi] dell’àctio de pecùlio [vedi] esercitata dal mutuante contro il pater familias [vedi].
Il divieto era inoperante se il pater avesse dato il proprio consenso al mutuo, nonché se il filius, divenuto sui iùris [vedi], lo avesse ratificato.
Nel diritto giustinianeo il divieto non aveva rilevanza se il mutuo era concesso ad un filius soldato.
Se, peraltro, pur in presenza del divieto, il filius effettuava il pagamento, operava il principio della solùti retèntio [vedi]: nel diritto giustinianeo, pertanto, il pagamento effettuato dal filius si configurò come un caso di obligàtio naturàlis [vedi].